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COOPERATIVE /DISABILE IPERSFRUTTATO

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TOPIC_ICON2  view post Posted on 19/12/2018, 07:01
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DA SOCIO LAVORATORE A SCHIAVO LAVORATORE

Stefano Capello – Dibase n.12

La condizione dei lavoratori delle cooperative non è ma stata tra le più privilegiate. Il mutualismo interno, la solidarietà tra i soci, l'identità di socio-lavoratore sono sempre stati il motore che ha permesso l'imposizione di livelli di sfruttamento "coreani".

In barba a chi legge il settore cooperativo come luogo del superamento delle relazioni di comando capitalistico nel lavoro, le cooperative sono da decenni delle vere e proprie imprese, il cui valore aggiunto è dato proprio dal "di più" offerto gratuitamente dai soci-lavoratori nei termini di partecipazione alla causa aziendale, autoriduzione del valore della propria prestazione lavorativa, disponibilità a sobbarcarsi sacrifici anche pesanti in nome del bene della "propria" cooperativa. Inoltre, nel corso del tempo, i soci-lavoratori sono stati progressivamente espropriati di ogni potere su quanto riguarda gli obiettivi strategici delle cooperative (il cosa produrre, il come produrlo), non meno di quanto lo siano stati nel campo dell'organizzazione del lavoro, dei suoi obiettivi, come dei suoi processi. In questo cinquantennio le cooperative (siano esse le trdizionali cooperative di produzione o le "giovani" cooperative sociali) hanno creato una vera e propria casta di inamovibili dirigenti, specializzati non meno dei manager aziendali veri e propri nei ruoli di organizzazione degli obiettivi della produzione e nel comando della forza lavoro. In pratica si è venuta a creare una situazione dove esistono alcune aziende che, rispetto a quelle padronali classiche, hanno una serie discreta di vantaggi, tanto nei termini di consenso dei lavoratori al loro sfruttamento, quanto di utilizzo di fondi versati dai lavoratori stessi dell'azienda (tramite il sistema delle quote sociali) ai quali attingere per investire. D'altra parte la natura anfibia dei soci-lavoratori (lavoratori sì, ma anche soci d'impresa) ha prodotto nel corso del tempo una giurisprudenza per lo meno ambigua sull'esistenza per questi strani lavoratori degli stessi diritti (ferie, mutua, riassunzione in caso di licenziamento senza giusta causa, TFR..) che, almeno fino a pochi anni fa, nemmeno i più spinti corifei confindustriali osava mettere in discussione per i lavoratori "normali. Ora, quegli ineffabili signori che siedono nei banchi del Parlamento, e in particolare quelli che a ogni rinnovo parlamentare vengono a chiedere i voti dei lavoratori contro il Berlusconi di turno, hanno prodotto, in pieno accordo con le Centrali Cooperative e con Cgil-Cisl e Uil, una definitiva regolamentazione di questo "strano caso". Naturalmente, visti i patrocinatori di questa ennesima fatica legislativa, i risultati non potevano che essere assolutamente sfavorevoli per i lavoratori delle cooperative. Il Senato della Repubblica il 24 Gennaio ha licenziato il nuovo testo di regolamentazione della figura del socio-lavoratore che verrà presto votato anche alla Camera, con risultato scontato, visto che al Senato si è rasentata l'unanimità (contraria solo la pattuglia del PRC). Questo testo, dal punto di vista giurisprudenziale, afferma una cosa fondamentale, e per noi gravissima, ossia che tra le due nature del socio-lavoratore, prevale la prima, a discapito della seconda. Quindi, per esempio, la rottura del legame sociale diviene ragione necessaria e sufficiente per la rottura anche del rapporto lavorativo. Con un solo rapido passaggio legislativo siamo tutti promossi a imprenditori. Il primo articolo della nuova Legge, infatti, prevede che il socio-lavoratore contragga con la cooperativa di appartenenza un duplice rapporto: una di tipo societario, e uno di tipo lavorativo. Il rapporto lavorativo può essere sia di tipo subordinato, sia di tipo autonomo, sia di collaborazione coordinata e continuativa. Solamente i soci che avranno sottoscritto con la propria cooperativa un rapporto di tipo subordinato potranno godere dei benefici a questo assegnati, ossia contrattazione collettiva, mutua, versamenti ai fini pensionistici, ferie, assicurazione sociale, applicazione dello Statuto dei lavoratori (con la significativa esclusione di un articolo come vedremo sotto), diritto di rappresentanza sindacale. Tutti gli altri verranno sottoposti al regime lavorativo previsto per il loro tipo di contratto. Come è noto lavoratori autonomi e popolo della partita IVA non hanno diritto a ferie, tredicesime, mutua, assicurazione sociale e pensione; per quanto riguarda, poi, la loro retribuzione oraria questa viene fissata sulla base della tabelle prodotte localmente dalle Camere di Commercio provinciali. Viene, quindi, a cadere per questo tipo di lavoratori il senso stesso di un contratto collettivo e della stessa contrattazione: si tratta di soci di un'azienda che vengono retribuiti dalla stessa per le loro prestazioni - secondo accordi individuali stabiliti tra costoro e l'azienda stessa -, non di lavoratori retribuiti secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. Viene così stabilito un principio fondamentale: il rapporto tra il socio-lavoratore e la cooperativa è costituito dal rapporto societario; il rapporto lavorativo è secondario, e viene regolato secondo i modelli esterni di riferimento. Per quanto riguarda l'aspetto pratico, poi, è chiaro che questi articoli della Legge hanno uno scopo ben chiaro: permettere alle cooperative di abbassare il costo del lavoro assumendo esclusivamente lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi, in modo da tagliare significativamente le voci relative alla contribuzione pensionistica, all'assicurazione sociale alla mutua e alle ferie. Per quanto riguarda i soci-lavoratori già assunti, non sarà poi così difficile indurli a scegliere "liberamente" di abbandonare la condizione di subordinato. Chi conosce il settore, infatti, sa che minacce mafiose e pratica del mobbing sono pane quotidiano per i lavoratori. Questa impostazione viene confermata dalla scelta di sottoporre al Tribunale civile le controversie lavorative, non diversamente da quanto avviene per le controversie societarie, ricorrendo alla procedura arbitrale per la conciliazione delle divergenze. Questa pratica è disciplinata dagli articoli 409, comma 3 e 806 e seguenti del codice di procedura civile, che riguardano eminentemente i conflitti tra soci e non si curano minimamente della legislazione del lavoro. Il succo di tutto ciò mi sembra abbastanza chiaro: se il lavoratore viene costretto a firmare un contratto di lavoro non subordinato, o se non era a conoscenza di cosa questo comportasse, sono affaracci suoi! Alla faccia del mutualismo!! Altre due chicche sono state aggiunte a questa splendida crostata: la prima è la non validità dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori anche per i soci-lavoratori che abbiano optato per il rapporto di lavoro subordinato; l'articolo 18 è quel famoso articolo sul quale si era esercitata la furia neo-liberista di Pannella, Bonino & C. la scorsa primavera, e che costringe le aziende a riassumere un lavoratore licenziato senza giusta causa. In pratica la famosa "libertà di licenziare" viene concessa senza alcun problema proprio a quelle esperienze che teoricamente dovrebbero fare del mutualismo e della cooperazione la loro bandiera. La seconda caramellina è l'applicazione dell'articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori anche ai soci-lavoratori che abbiano optato per rapporti di lavoro non subordinato: quest'articolo è quello che prevede la libertà di iscrizione sindacale; di iscrizione, ma non di rappresentanza perché, essendo il rapporto societario un rapporto di tipo privatistico, l'eventuale rappresentanza sindacale viene rinviata ad accordi tra le parti. In pratica, chi lavorerà in queste condizioni non avrà alcun diritto, se non quello di pagare una vera e propria tangente a Cgil-Cisl e Uil, che tanto continueranno a rappresentare questi lavoratori, che loro lo vogliano o meno. Per chiudere questa triste rassegna, bisogna citare il capolavoro partorito dalla squadra di legislatori capitanata dall'ex-ministro del Lavoro Treu (quello della Legge sul lavoro interinale, per intenderci): nel caso venga costituita una nuova cooperativa, oppure una cooperativa possa certificare (tramite la Direzione provinciale del lavoro) il suo stato di crisi, viene consentita la riduzione temporanea dei trattamenti economici. Tradotto in italiano, questo vuol dire che, nel caso una cooperativa o un consorzio di cooperative ne figlino una nuova, oppure che gli stessi soggetti perdano un appalto, viene consentito che abbassino i già miseri stipendi dei loro soci-lavoratori. Certo, formalmente la Legge prevede che siano le assemblee dei soci a produrre questa decisione, ma chi conosce sufficientemente le cooperative, sa quanto le assemblee siano state completamente svuotate di ogni potere decisionale. In buona sostanza questa nuova Legge non solo peggiora oltre ogni limite le condizioni dei soci-lavoratori delle cooperative, ma smantella in modo definitivo ogni residua presenza di diritti nel settore. Un merito però bisogna ascriverglielo: con questa Legge la cooperazione getta finalmente la maschera, cancellando ogni base materiale per la retorica solidar-mutualistica nelle cooperative; esse si trasformano in via definitiva in vere e proprie aziende di intermediazione delle prestazioni lavorative dei propri soci, gestite da un gruppo dirigente formalmente elettivo, ma in pratica inamovibile che acquisisce caratteristiche non differenti da quelle del management di un'azienda tipo la Manpower. L'essere soci diventa sempre più una condizione imposta, utile solamente a fornire capitale circolante fresco alle dirigenze cooperative. Si tratta ora di lavorare affinché il disincanto non si trasformi in rassegnazione, ma in ribellione contro quest'ennesima truffa ai danni dei lavoratori. L'obiettivo non potrebbe essere più chiaro: il ritiro immediato e incondizionato della Legge; per muoverci in questa direzione, come FLAICA-CUB di Torino, abbiamo organizzato un primo momento di incontro tra i lavoratori delle cooperative sociali che si terrà Giovedì 22 Febbraio nei locali della Circoscrizione 4 in via Asinari di Bernezzo 22, allo scopo di generalizzare l'informazione sulla Legge e decidere le prime scadenze di lotta. Sui prossimi numeri di Sindacalismo di Base, vi terremo informati degli sviluppi.
 
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